Componente di diritto
Docenti delle sezioni dello stesso plesso, dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso e dai docenti di ogni singola classe. Ne fanno parte anche i docenti di sostegno.
Vedi elenco docenti per materie di insegnamento e classi link: http://www.smpavullo.gov.it/organi-collegiali/collegio-docenti/componenti.html
Componente elettiva
Genitori eletti come rappresentanti di classe.
Normativa
Articolo 21, comma 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
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ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014
Contrattazione integrativa di Istituto
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
Contrattazione integrativa di Istituto e allegati a - b - c
Relazione illustrativa al contratto
Allegati d - e
All. F Piano delle attività ata
ANNO SCOLASTICO 2011/2012
Contrattazione integrativa di Istituto
Relazione illustrativa al contratto
Circ. Miur prot.n.7451 del 14 ottobre 2011
Circ. Miur prot.n.8280 del 16 novembre 2011
Allegati D,D2,E1,E1b,E2
Anno Scolastico 2013-2014
COMITATO GENITORI
Claudia Iacconi - Presidente
e-mail claudia.iac@libero.it
cell. 329 9880096
Alessandro Tebaldi - VicePresidente
e-mail tebaldi.alessandro@alice.it
cell. 389 7827975
Giuseppina Mignola - Segretario
e-mail pinamig@live.it
Rossi Cesare - coadiutore VicePresidente
Competenze ed organizzazione del Collegio dei docenti .
In attesa di un provvedimento di riforma sempre annunciato e mai varato gli organi collegiali interni ad ogni singola istituzione scolastica restano ancora disciplinati dal Titolo I della Parte I del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 16.4.1994) così come integrato e modificato da successivi provvedimenti normativi.
L'introduzione dell'autonomia scolastica ha tuttavia inciso non poco sui compiti di tali organi, tenuti ad garantirne l'efficacia "nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione"(art. 16 comma 1 del regolamento dell'autonomia approvato con D.P.R. 8.3.1999 n. 275). Peraltro la stessa disposizione normativa recita che Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.(comma 2).
Nella pratica tuttavia non mancano problemi interpretativi e fattispecie complesse, non facili da risolvere, essendo oggettivamente difficile distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione, proprie del dirigente scolastico, da quelle di contenuto educativo-didattico, di pertinenza degli organi collegiali e particolarmente del collegio dei docenti.
Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica, mentre il consiglio di circolo o di istituto ha prevalenti competenze economico-gestionali (vedi ad es. l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e l'elaborazione dei criteri per l'impiego dei mezzi finanziari e per l'organizzazione generale del servizio scolastico).
Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell'art. 7 del T.U. 297/'74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:
a) l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
b) l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);
c) l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);
d) la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999);
e) la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);
f) l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);
g) l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);
h) la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.);
i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);
j) la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);
k) l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d'accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
l) la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento (art. 25 CCNL).
Formula inoltre proposte e/o pareri:
a) sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);
b) su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);
c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).
Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.
Essendo state sottratte al collegio dei docenti le competenze "gestionali" in senso stretto, non compete più ad esso la scelta dei collaboratori intesi come staff della dirigenza scolastica per specifici compiti di gestione e di organizzazione (cm 30.8.2000 n. 205). La nomina di collaboratori è quindi una prerogativa del dirigente scolastico, mentre al collegio compete la nomina dei responsabili delle funzioni strumentali e, eventualmente, di altre figure che operino solo sul versante educativo e didattico e non su quello della gestione.
Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.
Nel caso di aggregazioni di più scuole secondarie superiori di diverso ordine e tipo, di sezioni staccate e di sedi coordinate, nonché dei c.d. istituti comprensivi (o verticalizzati) derivanti dall'aggregazione di scuole di diverso ordine e tipo in un'unica scuola, viene costituito un unico collegio articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione (T.U. art. 7 comma 1 coordinato con artt. 6 e 7 del D.P.R. 2 marzo 1998 n. 157). Per alcune questioni esso sarà riunito nella totalità delle sue sezioni, mentre per altre, riferite alla singola scuola, il dirigente scolastico riunirà separatamente le diverse sezioni.
Il nuovo CCNL all'art. 29 comma 3 precisa che le attività di carattere collegiale dei docenti sono di due tipi, una di pertinenza propria del collegio dei docenti (riunioni del collegio, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento alle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative), l'altra attinenti ai lavori dei consigli di classe. Per entrambe le tipologie è previsto un impegno fino ad un massimo di 40 ore annue
Il collegio si riunisce ogni volta che il dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal capo d'istituto ad uno dei collaboratori. Riguardo le deliberazioni le disposizioni da prendere a riferimento sono rinvenibili nell'art.37 del T.U. che prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale) : per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e comma 3 un quorum deliberativo (o funzionale): affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa poi positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest'ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
In mancanza di regole normative esplicite, l'indirizzo interpretativo prevalente (sia in dottrina, sia in giurisprudenza) ritiene che gli astenuti incidono sul calcolo del quorum strutturale contribuendo a formare il numero dei partecipanti all'adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli.
Di conseguenza,una delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli astenuti.
L'allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum funzionale. Colui che partecipa all'adunanza e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto. Riguardo il quorum strutturale la constatazione della validità della seduta ad inizio seduta fa presumere la presenza del numero legale, salvo verifica contraria prima però della votazione.
Attribuzioni e competenze del Consiglio d'Istituto.
La disciplina del Consiglio d'istituto è contenuta essenzialmente negli artt. 8-9-10 del T.U. 297/'94. Il Consiglio di circolo o d'istituto è così composto:
a) nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, da 14 membri complessivi: sei rappresentanti del personale insegnante, sei rappresentanti dei genitori degli alunni, un rappresentante del personale A.T.A., il dirigente scolastico;
b) nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, da 19 membri così suddivisi: 8 rappresentanti del personale insegnante, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 2 rappresentanti del personale A.T.A., il dirigente scolastico. Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in proporzione con la popolazione scolastica, a tre e a quattro, sostituiti da altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti, chiamati a far parte del Consiglio.
Le elezioni dei rappresentanti nei consigli di circolo o di istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
Il Consiglio dura in carica tre anni. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti da coloro che risultano i primi dei non eletti delle rispettive liste. La rappresentanza studentesca, invece, viene rinnovata annualmente. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici o di orientamento.
Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il Consiglio è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere eletto anche un vicepresidente. Le funzioni di segretario del Consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente a un membro del Consiglio stesso.
I compiti del Consiglio di circolo o di istituto sono i seguenti:
- elabora e adotta gli indirizzi generali di gestione di amministrazione (art. 3 del Regolamento dell'autonomia, DPR 8/3/99 n. 275);
- fissa i programmi generali per l'offerta educativa;
- fissa i criteri per la programmazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;
- adotta il Piano dell'offerta formativa;
- fissa i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno e alle libere attività complementari;
- indica, sentito il parere del collegio dei docenti, i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione a esse dei singoli docenti (materia nella quale la decisione finale spetta al dirigente scolastico);
- delibera sulle misure per la prevenzione delle tossicodipendenze e per l'educazione sanitaria e alla salute;
- stabilisce le sanzioni disciplinari da adottare, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti, da inserire nel regolamento interno;
- adotta il Regolamento interno del circolo o dell'istituto, che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
- decide l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie;
- decide l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adatta il calendario scolastico alle esigenze ambientali, anche in base alle facoltà concesse dall'attribuzione dell'autonomia scolastica;
- delibera la partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
Il Consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un docente, da un rappresentante del personale ATA e da due genitori (negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza è di un genitore e uno studente). Della giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.