Fonte: Fnada
Guida sintetica sulle indicazioni e sulla compilazione su portale stipendi pa
Si avvicinano le scadenze per la dichiarazione dei redditi 2012 relative ai redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2011. Per presentarle bisogna compilare i modelli 730 o Unico 2012.
Al riguardo si comunica che in relazione agli inconvenienti riscontrati circa l'emissione errata dei Cud 2012 , causata dalla doppia registrazione dei dati relativi ai compensi accessori fuori sistema o dalla mancata comunicazione di tali dati in fase di conguaglio di fine anno, si è potuto verificare
che le indicazioni fornite nell'apposito contributo professionale si sono rivelate esatte e la procedura è andata a buon fine con relativa rettifica e riemissione degli stessi. I nuovi CUD sono facilmente identificabili in quanto portano la dicitura "Sostituisce il CUD precedente" .
Inoltre, circa i nuovi conguagli, da fonti ufficiose, pare che saranno riscontrabili già sul cedolino del mese di Aprile. Pertanto, il personale che era stato interessato da tale inconveniente può procedere tranquillamente alla compilare la dichiarazione dei redditi 2012, se dovuta, anche alla luce della ripubblicazione delle istruzioni del modello 730/2012 per la correzione di alcuni errori.
Sulla procedura di identificazione dei dipendenti e relativa assegnazione dei PIN (SIDI/Cedolino Unico/identificazione), indispensabile soprattutto per poter accedere al servizio di "assistenza fiscale in modalità self-service 730 WEB", si rimanda alle segnalazioni ed al contributo dei colleghi Pala e Duccamelia, presenti sul sito FNADA, segnalando solo che i servizi self-service che dovranno andare a regime sono:
-Gestione delle variazioni di residenza (attivo)
-Variazione modalità di riscossione dello stipendio
-Richiesta di Piccolo Prestito INPDAP
-Richiesta adesione Previdenza Complementare
-Gestione delle detrazioni per familiari a carico (attivo-si comunica solo se variano i dati)
Ottenuto il suddetto PIN, i dipendenti potranno procedere alla compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi, al riguardo della quale con il presente contributo si vogliono fornire specifiche e, si spera, utili informazioni sia normative che procedurali. Il contributo prende in esame esclusivamente il modello 730/2012, alla luce delle scadenze di Aprile e/o Maggio.
La prima scadenza riguarda il modello 730/2012 ed è fissata al 30 aprile 2012: i lavoratori dipendenti dovranno presentarlo al proprio datore di lavoro o al proprio ente pensionistico (se è stato comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno).
Entro il 31 maggio 2012 il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
La seconda scadenza è fissata, invece, per il 31 maggio 2012 se i lavoratori dipendenti decidono di avvalersi di un CAF (centro di assistenza fiscale) o di professionisti quali, ad esempio, consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili, ecc.
Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti dallo stesso presentati.
Infine, entro il 30 giugno, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all'Agenzia delle Entrate.
Il modello Unico 2012, invece, deve essere presentato entro il primo ottobre 2012 esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente, o tramite un intermediario abilitato. Per adesso, come già detto, ci occupiamo del modello 730/2012, rammentando solo che l'UNICO persone fisiche (versione semplificata se non ci sono particolari esigenze-Mini) lo useranno ,ad esempio, i supplenti brevi, esclusi anche dall'obbligo telematico, in quanto:
• pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
• sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
Cos'è il modello 730?
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati e presenta alcuni notevoli vantaggi tra cui la semplicità della compilazione in quanto, tra l'altro, non richiede l'esecuzione di calcoli. Inoltre:
1) il lavoratore dipendente non lo trasmette all'Agenzia delle Entrate in quanto dovrà assolvere l'adempimento il datore di lavoro, l'ente pensionistico o l'intermediario abilitato a cui si è rivolto;
2) il rimborso dell'imposta arriva direttamente in busta paga di LUGLIO o con la rata della pensione di agosto o settembre.
Se, invece, dall'elaborazione del 730 dovesse emergere un saldo a debito questo viene trattenuto direttamente in busta paga di LUGLIO o dalla pensione di agosto o settembre. Se, poi, lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, 0,40%, viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Quando si usa il 730
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
1) redditi di lavoro dipendente;
2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai Co. co. co e dai lavoratori a progetto);
3) redditi dei terreni e dei fabbricati;
4) redditi di capitale;
5) redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell'ingegno);
6) alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
7) alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (ad esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).
Chi può utilizzare il 730 ?
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d'imposta di presentazione sono:
A) pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all'estero per lavoro);
B) contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
C) soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
D) sacerdoti della Chiesa cattolica;
E) giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
F) soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
G) produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva. Documentazione da presentare al CAF o professionista abilitato
Sia che si richieda l'assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti:
1) il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.;
2) fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell'anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda;
3) altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.;
4) ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);
5) attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente;
6) ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel modello 730. Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione quali, ad esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti. Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta.
Novità 2012
1) nuova casella per la cedolare secca per i contribuenti che già nell'anno 2011 hanno scelto la tassa piatta per gli affitti abitativi del 21% o del 19% sulle locazioni degli immobili a uso abitativo. L'opzione per la cedolare deve essere riportata nella dichiarazione dei redditi per i contratti in corso nel 2011, scaduti o oggetto di risoluzione volontaria al 7 aprile 2011 e per i contratti in corso alla stessa data, per i
quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento- Per i contratti già registrati o prorogati alla data del 7 aprile 2011, la scelta dell'imposta sostitutiva si effettua in sede di dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti dovuti per l'anno 2011.
2) proroga degli incrementi della produttività, con l'imposta sostitutiva del 10%, nel limite di 6mila euro lordi;
3) contributo di solidarietà per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 300mila euro;
4) differimento di 17 punti percentuali dell'acconto Irpef per il 2011, che poteva essere effettuato nella misura dell'82% in luogo del 99%;
5) eliminazione dell'obbligo di presentare la comunicazione preventiva di inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36%;
6) proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Spese detraibili o deducibili sostenute nell'anno 2011 (Oneri deducibili e oneri detraibili - Art. 11 Tuir)
Cerchiamo di individuare con una semplice panoramica generale quali spese si possono scaricare e quali no. In premessa è utile chiarire che le spese non si recuperano integralmente, ma solo nella misura
dell'imposta corrispondente: ad esempio su € 1.291,14€ di assicurazione sulla vita si recuperano solo € 245,32 (19%), in quanto gli oneri deducibili (vale a dire le spese sostenute nel corso dell'anno e che si possono scaricare dalla dichiarazione) sono di DUE tipi:
1) spese deducibili, che si tolgono dal reddito imponibile e influenzano direttamente il calcolo dell'imposta;
2) spese detraibili, che danno diritto ad una detrazione in percentuale da togliere dall'imposta già calcolata. E' evidente la differenza in quanto facendo un esempio su una spese di 2000 euro nel caso che questa sia deducibile, su un aliquota del 27% risparmio la somma di € 540,00, mentre nel caso sia detraibile risparmio solo € 380,00, in quanto indipendentemente dall'aliquota che il dichiarante sconta si applica sempre l'aliquota del 19%. Da tener ben presente, inoltre, che per gli ONERI DEDUCIBILI vale sempre il principio di CASSA e mai quello di COMPETENZA. Pertanto, se una rata di mutuo del 2011 la pago nel 2012 si dovrà detrarre nel 2012 e non nel 2011. Perciò conviene pagare entro il 31 dicembre, ad esempio, eventuali pagamenti che scadono tra dicembre e gennaio.
Principali spese da portare in detrazione
1)spese mediche generiche e specialistiche (fatture, ricevute, ticket, scontrini con codice fiscale per i farmaci)- Rigo E1 in colonna 2 del modello 730/2012. Le spese mediche danno diritto ad una detrazione nella misura del 19% dell'ammontare totale della spesa sostenuta nell'anno d'imposta per la parte che eccede Euro 129,11 (se non si supera tale cifra non si ha diritto alla detrazione). La fattura e lo "scontrino fiscale parlante" devono contenere la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale ed il codice fiscale del destinatario.
Si ricorda, in riferimento alla natura dei farmaci, che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione compete nel caso di farmaci contrassegnati dai seguenti codici, diciture o sigle:
1) OTC per farmaci da banco
2) OP per farmaco senza ricetta
3) Farmaci di fascia C
4) Farmaci contrassegnati dalle diciture "omeopatico", "galenico", "officinale", "magistrale", "preparazione", "automedicazione", "etico", "ticket" o analoghe
5) Farmaci contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: "F.co", "Med.le", "Omeo", "Galen." o analoghe.
Il cosiddetto "scontrino parlante" della farmacia ai fini della detraibilità delle spese mediche, deve indicare il codice alfanumerico AIC e non più la denominazione commerciale dei medicinali acquistati. Non è più necessario conservare copia della prescrizione medica o della ricetta;
2)spese per occhiali, protesi e per l'acquisto o l'affitto di apparecchi o attrezzature sanitarie e relative prescrizioni;
4)spese per ausilio ed assistenza ai portatori di handicap (es. spese per sevizi di interpretariato di soggetti riconosciuti sordomuti, ecc.). Per le spese sostenute per i disabili (sedie, sussidi tecnici informatici e di locomozione, adattamenti strutturali o per ascensori) non ci sono limiti, il limite di €18.075,99 sussiste solo per l'acquisto di autovetture adattate;
5)spese per acquisto di cani guida per non vedenti (ricevuta di pagamento) RIGO E5;
6)spese mediche di assistenza specifica (es. quelle relative a ricoveri in istituti riguardanti invalidi o portatori di handicap riconosciuti legalmente);
7)spese per l'assistenza personale di soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti di normale vita quotidiana. Le spese sostenute per le badanti possono essere scaricate a condizione che il reddito non supera i 40.000,00 € e che si dimostri con certificato medico di non essere autosufficienti; la detrazione spetta per un limite di 2.100,00€; come documento di spesa basta la dichiarazione della badante come quietanza con annotazione delle generalità di entrambi le parti, badante e ammalato, meglio allegare altresì copia dell'assegno;
8)spese veterinarie; deducibili fino all'importo di euro 387,34, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 competono in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva(RIGO E17/18/19);
9)spese funebri sostenute per familiari: importo non superiore ad euro 1.549,37,per ciascuno di essi. L'art.433 del codice civile stabilisce l'elenco dei familiari obbligati agli alimenti e sono questi a poter usufruire della deducibilità delle spese funebri: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali (RIGO E 14);
10)spese di istruzione (tasse scolastiche, iscrizione e frequenza): si possono detrarre le spese di istruzione per la frequenza di corsi di istruzione secondaria o anche universitaria, perfezionamento e/o specializzazione presso qualsiasi istituto, privato o pubblico a condizione che tali erogazioni non vengano effettuate in contanti (RIGO E 13);
11)spese per frequenza palestre, piscine dei minori di età tra 5 e 18 anni: (ricevute bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento riportanti la denominazione della società, i dati anagrafici del praticante l'attività, il codice fiscale di chi ha effettuato il pagamento e la causale). Le spese sostenute per lo sport dei figli, se di età tra i 15 e i 18 anni, possono essere scaricate per un importo non superiore a 210,00€ a figlio, come documento di spesa basta la ricevuta di associazioni sportive non dilettantistiche (RIGO E16);
12)spese per frequenza di asili nido pubblici o privati (quietanze di pagamento, fatture, bollettini bancari o postali). Per gli asili nido si possono scaricare le spese sostenute nel limite di 652,00€ a figlio, come documento bastano le quietanze, da cui si evince che si tratta di asilo nido(E 17/18/19);
13)quietanze assicurazioni vita/infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 da cui risultino le caratteristiche che la polizza deve avere ai fini della detrazione o in alternativa attestazione di detraibilità dei premi da parte dell'assicurazione. Tutte le polizze vita sono interamente portabili in detrazione (al 19% sul limite di un importo di 1.291,14 € all'anno) (E12);
14)quietanze di polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza stipulate o rinnovate a partire dal 1 gennaio 2001(Rigo E12). Dalle quietanze devono risultare le suddette specificità della polizza, in alternativa attestazione di detraibilità dei premi da parte dell'assicurazione. mentre da quelle iniziate da quella data in poi saranno detraibili solamente per quanto riguarda il caso morte, sempre in ragione del 19% su un importo fino a 1.291,14 € annui. Le polizze PIP (Piani Individuali Pensionistici) sono interamente deducibili dal reddito fino ad un importo massimo di 5.164,57 €, in base alla riforma introdotta dal Decreto Legislativo n. 25/2005.
15)quietanze RC Auto e/o Moto pagate nel 2011;
16)erogazioni liberali a favore di Ong, Onlus, Enti Universitari, Partiti Politici, ecc..: pari al 19% delle liberalità in denaro agli enti individuati per un importo non superiore a 2.065,83 euro (RIGO E17/18/19);
17)documentazione inerente gli assegni erogati per il mantenimento del coniuge (sentenza di divorzio, quietanze liberatorie, codice fiscale ex-coniuge);
18)ricevute versamenti per contributi volontari, riscatti previdenziali, ricongiunzioni, restituzione di quote pensionistiche indebite ed altri contributi previdenziali obbligatori, assicurazione INAIL casalinghe;
19)Contributi ed erogazioni per istituzioni religiose;
20)Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
21)Contributi e premi versati per forme pensionistiche complementari e individuali (previdenza integrativa) – copia del contratto e dei versamenti effettuati;
22)Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico (E17/18/19);
23)Spese per acquisto della prima casa (quietanze pagamenti interessi passivi, copie dei contratti di mutuo e compravendita, fattura del notaio) Spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto della prima casa (fattura agenzia e contratto di compravendita) per un importo non superiore a 1.000 euro. Interessi passivi (19% su costo sostenuto) su mutui acquisto prima casa (abitazione principale - per un massimo di 4.000 euro - Righi da E7 a E11). Il tetto massimo scende a 2.582,28 euro se, invece, si tratta di un mutuo di ristrutturazione o costruzione della prima casa.
NON POSSONO ESSERE PIU' SCARICATI gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (vecchio limite € 250,00) e le spese per l'autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti.
ALTRE DETRAZIONI:
Detrazioni 36% per ristrutturazioni edilizie
A)Copie dei bonifici effettuati per il pagamento dei lavori, fatture e copia ricevuta della raccomandata della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per i lavori effettuati nel 2011 prima del 14 maggio 2011. Per i lavori effettuati a partire da tale data sono necessari i dati catastali identificativi dell'immobile su cui è intervenuta la ristrutturazione;
B)Per lavori condominiali, apposita dichiarazione dell'amministratore del Detrazioni 36% acquisto immobili ristrutturati
1)Copia del rogito da cui risulti che l'immobile acquistato dall'impresa ha subito
un intervento di restauro o di risanamento conservativo;
2)Attestazione da parte dell'impresa circa la sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire dell'agevolazione.
Detrazione 55% per risparmio energetico
A)Certificato di asseverazione redatto dal tecnico abilitato;
B)Ricevuta di invio documentazione all'Enea tramite Internet/raccomandata;
C)Fatture comprovanti le spese con costo di manodopera evidenziato;
D)Ricevuta bonifico bancario o postale;
E)Per lavori condominiali, apposita dichiarazione dell'amministratore di condominio, copia delibera assembleare, tabella millesimale.
Benefici per proprietari di alloggi e inquilini: contratti convenzionali
1) PROPRIETARI: contratto di locazione completo degli estremi di registrazione;
2) INQUILINI: contratto di locazione completo degli estremi di registrazione.
Vediamo nel dettaglio alcune tipologie di spese
I contributi previdenziali
I contributi previdenziali e assistenziali costituiscono una delle principali possibilità di deduzione, per i lavoratori. Sono deducibili:
1)senza limiti di importo: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge; i contributi facoltativi versati alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico); quelli versati per il riscatto degli anni di laurea; quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
2)per un importo fino a 5.164,57 euro: i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita); i contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
3)per un importo fino a 1.549,37 euro: i contributi versati a favore di colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro. Le erogazioni liberali Si definiscono erogazioni liberali i versamenti effettuati a favore di organizzazioni non-profit e di istituzioni religiose, commerciali e non commerciali. Sono deducibili:
1)nel limite del 10% del reddito e comunque fino a 70 mila euro, quelli effettuati a favore di:
A) Onlus; B)associazioni di promozione sociale; C)fondazioni e associazioni per la tutela dei beni storico-artistici e paesaggistici e per la ricerca scientifica; D)per le organizzazioni non governative (Ong) operanti nei Paesi in via di sviluppo è ammessa una deduzione aggiuntiva fino al 2% del reddito o, a scelta, una detrazione d'imposta del 19%;
2)fino a 1.032,91 euro, quelle a favore delle istituzioni religiose,
Altre erogazioni liberali (partiti politici, ass. musicali, associazioni sportive ecc) sono invece detraibili dall'imposta dovuta, nella misura del 19%;
Altri oneri deducibili
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo:
1)gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione o divorzio ("alimenti"), esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
2)le spese sostenute dai disabili per: prestazioni del medico generico; acquisto di medicinali; assistenza specifica; operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
3)il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri.
Spese sanitarie
Se tali spese superano, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Ogni spesa che si intende detrarre va documentata (con fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). Sono detraibili al 19% anche le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica da parte di terapisti, ad esempio, in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.
Mutui per l'acquisto della casa
Sono detraibili al 19% gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa. Per i mutui stipulati dal 1993 in poi, le detrazioni sono concesse solo per l'acquisto dell'abitazione principale.
Canoni di affitto/contratti di locazione
1)Spese di affitto per la casa adibita a propria abitazione principale: detrazione complessiva di 300 euro, per redditi fino a 15.493,71 euro, o di 150 euro, per redditi superiori a tale cifra, ma inferiori a 30.987,41 euro. Per i giovani di età tra i 20 ed i 30 anni, la detrazione è di 991,60 euro;
2)Canoni di affitto con contratti di locazione a canone convenzionato: 495,80 euro, per redditi fino a 15.493,71 euro, o 247,90 euro, per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro;
3)Canoni di affitto stipulati da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza, per motivi di lavoro, in un comune ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente: 991,60 euro, per redditi fino a 15.493,71 euro, o 495,80 euro, per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro;
4)Canoni di affitto stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza: detrazione del 19 per cento, per un importo fino a 2.633 euro.
Altre detrazioni
1)Acquisti di frigoriferi e congelatori di classe energetica almeno At, effettuati fino al 31 dicembre 2010: detrazione d'imposta del 20 per cento, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchi.
2)Acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e di variatori di velocità (inverter): detrazione d'imposta del 20 per cento, fino ad un valore massimo di 1.500 euro per apparecchio.
Per quanto concerne le spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e computer è prevista una detrazione in 5 rate (20%). La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell'anno 2009(dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009) che vanno ripartite in cinque rate annuali.
L'indicazione delle spese consente quindi di fruire della terza rata della detrazione. In questa colonna (RIGO E82) va riportato lo stesso importo che è stato indicato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2010 (colonna 4 del rigo E37 del mod. 730/2011 o colonna 4 del rigo RP45 del mod. UNICO PF/2011).
Modalità di ripartizione delle spese per i figli
Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese vanno suddivise di norma al 50 per cento tra i due genitori. Se si desidera una ripartizione diversa, la relativa percentuale va annotata sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.
Riepilogo delle principali spese deducibili:
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: è ammessa la deducibilità senza limiti di importo, anche in caso di contributi facoltativi. Per esempio sono deducibili anche i contributi versati per il riscatto della laurea, per il fondo casalinghe o per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Anche per i familiari a carico.
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE: i contributi versati ad un fondo di previdenza integrativa o nell'ambito di un contratto di assicurazione sulla vita, sono deducibili fino all'importo massimo di 5.164,57 euro. Chi, per esempio, versa il proprio TFR o altri eventuali contributi ad un fondo pensione, nel momento in cui va a stipulare un'assicurazione sulla vita, dovrà valutare che probabilmente sta già utilizzando in gran parte questa agevolazione.
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEL NO PROFIT: si possono dedurre spese pari al 10% del reddito e comunque non superiori a 70.000 in caso di erogazioni a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale o fondazioni aventi come scopo la ricerca scientifica o la promozione di beni storici, artistici e culturali.
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE: oltre alla Chiesa cattolica italiana, sono comprese la Chiesa Valdese, l'Unione Chiese avventiste, Chiesa Evangelica Battista, Chiesa Evangelica Luterana e Unione Comunità Ebraiche Italiane. E' deducibile la somma massima di 1.032,91 per ciascuna erogazione.
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA: sono compresi anche gli enti parco nazionali e regionali.
ASSEGNI CORRISPOSTI AL CONIUGE SEPARATO: Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Dpr 917/86, articolo 10, comma 1, lettera c).
Per poter scaricare tale spesa è necessaria la copia del bonifico, dell'assegno bancario o circolare o, in caso di pagamento in contanti, la dichiarazione del coniuge di avvenuto pagamento (NON BASTA QUINDI LA SOLA SENTENZA).
Dalla data della sentenza l'assegno di mantenimento costituisce reddito per la "moglie-beneficiaria" e, quindi, va dichiarato.
SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO PER DIVERSAMENTE ABILI: sono comprese le spese modiche generiche e anche le prestazioni di personale paramedico in possesso di qualifica specialisti, ad es. gli infermieri specializzati.
Come si documentano le spese
La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.
Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.
I documenti relativi alla dichiarazione 2012, per i redditi 2011, vanno conservati fino al 31 dicembre 2016 termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.
Guida sintetica alla compilazione del 730/2012
Accedendo al portale https://stipendipa.tesoro.it/cedolino/portal > servizi disponibili > 730 web si può procedere alla compilazione della dichiarazione. Con tale procedura il primo notevole vantaggio è che sono già impostati tutti i dati anagrafici, i dati stipendiali presenti nel CUD inviato da SPT.
Il programma consente di lavorare alla compilazione, di non inviarla finché non si è certi di averla ultimata correttamente e tramite le funzioni in alto sul cruscotto di "Modificare">"Eliminare" >"Stampare"> "Inviare".
Si opera in "compila 730" e successivamente in "compila 730/1" ed "invia 730/1". Inserire il flag accanto alla tipologia della dichiarazione : Singola, Congiunta , Tutore. Gli altri dati riguardanti "contribuente" e "sostituto d'imposta" sono già impostati. Si seleziona sul lato sinistro dello schermo la voce "Frontespizio- quadro A-modello1" e si inseriscono i dati relativi allo stato civile residenza anagrafica domicilio fiscale (seguendo le chiamate); Si indica, poi, il "codice fiscale del coniuge" , anche se non a carico(rigo 1) ed eventualmente dei figli con gli altri dati richiesti (mesi a carico/percentuale/minori di 3 anni); Si compila, se posseduti, il "quadro relativo al reddito dei terreni". Si seleziona la voce "Quadro B,C,D-Modello 1" e , in linea di massima salvo casi più complessi, si inseriscono i dati nei quadri "B1,B2,B3" indicando la rendita, l'utilizzo, il numero dei giorni, la percentuale di possesso, il codice del comune (si inseriscono i dati cosi come fatto precedentemente – se non vi sono variazioni- e il programma in automatico calcola le percentuali di incremento). Il quadro C ,come già detto, si trova già compilato in automatico; Nel "quadro D" "altri redditi" andranno riportati eventuali redditi da lavoro autonomo non
derivanti da attività professionale(ad esempio collaborazioni con riviste scolastiche). Si seleziona la voce "Quadro E -Modello 1" e si inseriscono le varie spese cosi come indicato nel contributo: vale a dire nella sezione 1 quelle per cui spetta la detrazione al 19%; nella sezione II le spese per cui spetta la "deduzione dal reddito complessivo"; nella sezione III eventuali ristrutturazioni con detrazioni al 36% o 41% e cosi a proseguire. Inseriti i dati tramite la funzione "calcola" si procede al calcolo della dichiarazione che può essere "controllata" tramite la funzione "anomalie". Se tutto è regolare la dichiarazione viene inviata tramite la funzione del "Cruscotto", "invio ufficiale". IL PROGRAMMA CONSENTE DI VERIFICARE SUBITO I CONGUAGLI a CREDITO o a DEBITO.
Bisogna adesso compilare il modello 730/1 (5 e 8 x1000) andando nella sezione "Modello 730/1" > "compila 730/1". Nel momento in cui si clicca il programma prevede l'installazione guidata di un programmino e appare la scritta "benvenuto in scelte-C:\ documents and settings"> avanti> "programma fisconline Agenzia Entrate". Si seleziona "FILE" "NUOVA COMUNICAZIONE" > "AVANTI" >"Inserire Codice Fiscale (soggetto che presenta la scelta)"> "FINE". Appaiono i QUADRI da compilare sulla parte sinistra dello schermo (e' la stessa schermata della compilazione manuale del modello IRAP). Si punta il cursore su Frontespizio/DATI ANAGRAFICI in modo da evidenziare, in alto, la "matita" per aprire il QUADRO. Inserire "Nome e cognome" > barrare la destinazione scelta dell'otto x mille (si può anche non effettuare nessuna scelta, in questo caso alcune quote sono devolute allo stato). Si può, infine, operare un'altra scelta del 5x1000 barrando il riquadro in fondo al modello ed indicando "il codice fiscale dell'associazione scelta". Cliccare "CONFERMA" e "FINE". Il programma comunica che è possibile visualizzare il quadro "RIEPILOGATIVO". In alto a sinistra selezionare "Riepilogo scelte", puntare il cursore e cliccare la matita. Si potranno cosi visualizzare i dati inseriti e "CONFERMARE". Cliccare FINE e annotarsi dove è salvato il file(C:\documents and settings\nome\documenti\arc\codicefiscale_SCE12.xml), per poterlo, infine, inviare tramite la funzione "INVIA 730/1". Salvare la dichiarazione cliccando "FILE" >"SALVA COMUNICAZIONE" che può essere stampata tramite la funzione "FILE" > "STAMPA COMUNICAZIONE". Fino a quando il modello non viene inviato il programma lo evidenzia in basso a sinistra nel "QUADRO INIZIALE 730/WEB-Modello730/1".