Nuove norme sui libri di testo. Per garantire il rispetto dei tetti di spesa le delibere dei collegi dei docenti dovranno essere inviate alla Corte dei Conti. Sparisce il vincolo quinquennale per le adozioni
Il decreto legge n. 179 del 18 ottobre in materia misure urgenti per la crescita del Paese è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre.
Due gli articoli (il 10 e l’11) che riguardano direttamente la scuola.
Il 1° comma dell’articolo 11 sancisce l’obbligo, per le scuole secondarie, di adottare libri di testo in formato digitale o misto già per l’anno 2013/2014.
Per la scuola primaria l’obbligo scatta invece dal 2014/2015.
Ma la vera novità è un’altra: la delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria, limitatamente al rispetto del tetto di spesa, “è soggetta - recita la disposizione - al controllo contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123”
In altre parole questo vuol dire che le delibere prima di essere applicate dovranno essere trasmesse alla Corte dei conti.
Altra novità importantissima, attesa da tempo, riguarda l’abrogazione dell’articolo 5 del DL 137/2008 che aveva introdotto il vincolo quinquennale (o addirittura sessennale) delle adozioni dei libri di testo.
L’articolo 10 istituisce, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, il fascicolo elettronico dello studente che dovrà contenere tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero.
Non è neppure il caso di dire che per la realizzazione del fascicolo non saranno disponibili ulteriori risorse finanziarie.
Lo stesso articolo prevede che, a decorrere dal 1° marzo 2013, i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola vengano effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche.
Altra disposizione da segnalare è contenuta nell’art. 11 ed è quella che consente a regioni ed enti locali di stipulare convenzioni con il Miur “per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole”.