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L'assegno al nucleo familiare (A.N.F.) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
L'A.N.F. non costituisce reddito ed é esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale.
Il riconoscimento e la Determinazione dell'importo dell'A.N.F., vengono effettuati tenendo conto della Composizione e del Reddito complessivo del Nucleo familiare.

La domanda di rideterminazione dell'assegno al nucleo familiare con decorrenza 1° luglio di ogni anno, deve essere presentata all'Ufficio responsabile del trattamento economico non appena il dipendente é in possesso dei redditi complessivi relativi all'anno precedente (ad esempio per l'assegno al nucleo familiare con decorrenza 1° luglio 2011 non appena sia stato consegnato il Cud redditi 2010 o sia stata elaborata la dichiarazione dei redditi da Mod. 730 o Mod. Unico).

Nel caso in cui la domanda non venga consegnata agli Uffici competenti, NoiPA provvede in automatico alla sospensione dell'assegno a decorrere dal 1° Luglio di ogni anno. Si ricorda che una nuova domanda deve essere presentata anche al variare della composizione del nucleo familiare.

L'assegno al nucleo familiare é stato istituito con l'art. 2 del D.L. 13/3/1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 13/5/1988, n.153, rientra nella normativa del trattamento economico di famiglia.

Chi può usufruire dell'assegno

L'assegno viene di norma corrisposto al dipendente che ne faccia specifica richiesta.
Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.
Il Decreto del 4 aprile 2005, relativo all'art. 1, comma 559, della Legge Finanziaria 30 Dicembre 2004, ha stabilito che il coniuge del lavoratore avente diritto all'assegno, dal 01° gennaio 2005 può formulare apposita domanda al datore di lavoro del coniuge per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti.

Quali sono i familiari per i quali è possibile richiedere l'assegno al nucleo familiare?
Il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno è composto da: dichiarante, coniuge, figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio, affidati da norma di legge) di età inferiore ai 18 anni o senza limiti di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Sono da considerare anche fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni, del dipendente o del pensionato, nel caso siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione (o senza limiti di età nel caso si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro).
Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona nel caso di orfano titolare di pensione di reversibilità da lavoro dipendente che abbia un'età inferiore ai 18 anni o si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

Come richiedere l'assegno

Modelli da presentare

La domanda di richiesta di Assegno al Nucleo Familiare deve essere presentata con il modello Richiesta Assegno al Nucleo Familiare (Dipendente).

Il coniuge dell'avente diritto può richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti con il modello Richiesta Assegno al Nucleo Familiare (Coniuge).

Nel modello di domanda dell'A.N.F. è necessario specificare i dati relativi al:
-richiedente
-composizione del nucleo familiare
-determinazione del reddito familiare annuo
-dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante
-dichiarazione di responsabilità del richiedente
-Gli interessati non hanno alcun obbligo di allegare documenti relativi alla composizione del nucleo familiare ed ai redditi, fatto -salvo la possibilità per l'ufficio responsabile di richiedere specifica documentazione ed effettuare gli opportuni accertamenti.
Prescrizione
Il diritto all'assegno per nucleo familiare, si prescrive con il decorso di cinque anni da quando è sorto, ciò significa che possono essere richiesti gli arretrati per un periodo di tempo fino a cinque anni dalla data della domanda.

A chi si presenta

Il modello di domanda per l'assegno al Nucleo Familiare, completo dei suoi dati, deve essere presentato:

-nel caso di personale periferico amministrato dalle RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato)
-al proprio ufficio di servizio per il successivo inoltro alla RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato)
-inviato per posta direttamente alla RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato)
-all'Ufficio responsabile dell'amministrazione che gestisce il trattamento economico dei dipendenti, nel caso di personale delle Amministrazioni Centrali.

Il compito della segreteria scolastica (n.d.r.):

Il dipendente della scuola media può inviare la domanda direttamente alla RTS oppure consegnarla in segreteria per il successivo inoltro allo stesso ufficio. La segreteria in questo caso curerà esclusivamente l'inoltro della dichiarazione all'ufficio competente dopo aver eseguito un controllo formale (mancanza eventuale di firme, campi modulo non compilati, ecc.), non altro.

Ricordando infatti che la domanda di richiesta A.N.F. è sottoposta al D.L. 445 del 2000 (Testo Unico dell'Autocertificazione) la compilazione della stessa è di esclusiva competenza del richiedente che firmerà in calce confermando i dati inseriti sotto la sua personale responsabilità. Si fa presente che le autocertificazioni come tali sono soggette ad accertamenti da parte degli uffici competenti.

Di seguito i link di NOIPA utili per approfondimenti:

https://noipa.mef.gov.it/web/guest/assegni-al-nucleo-familiare 

https://noipa.mef.gov.it/faq-assegno-al-nucleo-familiare 

 

Allegati:
Scarica questo file (Circolare-numero-76-del-11-06-2014.pdf)Circolare-numero-76-del-11-06-2014.pdf[Determinazione nota Inps]441 kB
Scarica questo file (Circolare-numero-76-del-11-06-2014_Allegato-n-1.xls)Circolare-numero-76-del-11-06-2014_Allegato-n-1.xls[Tabelle assegni]632 kB

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