Il citato credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate (codice iban IT40H0100003245348013362600) all'entrata del Bilancio dello Stato, al Capo XIII, Capitolo n. 3626, Articolo 00, denominato “Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti" da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, tassativamente per una delle seguenti finalità:
- per la realizzazione di nuove strutture scolastiche,
- per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.
È escluso il riconoscimento del credito d’imposta nel caso di erogazioni liberali in favore di istituzioni scolastiche per qualunque altro motivo. Ad esempio, non può essere riconosciuto il credito d’imposta di cui al DM n. 238/2016 per le rette di iscrizione o per eventuali contributi volontari.
Successivamente, le somme versate in entrata saranno riassegnate su apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, come disposto dall’articolo 3, comma 4 del decreto n. 238/2016.
Ciascun istituto appartenente al sistema nazionale di istruzione, che risulterà destinatario di erogazioni liberali effettuate da soggetti privati ai sensi dell’art. 1 comma 148 L. n. 107/2015, riceverà, per il tramite del MIUR, il 90 per cento delle somme derivanti da tali liberalità.
Circa le modalità di assegnazione delle risorse agli istituti in parola, si procederà, per le istituzioni scolastiche statali mediante assegnazione diretta alle istituzioni medesime mentre per le istituzioni scolastiche paritarie private e per gli Enti locali per il tramite dei competenti Uffici scolastici regionali, utilizzando le ordinarie procedure.
Agli istituti del sistema nazionale di istruzione che beneficiano delle erogazioni in misura inferiore al valore medio nazionale per alunno è riservato il restante 10 per cento delle somme annualmente iscritte sul fondo di cui all’articolo 3, comma 4. Il predetto 10 per cento è ripartito tra gli istituti del sistema nazionale di istruzione, con prioritario riferimento a quelli che percepiscono, una erogazione liberale minore per alunno, ed assicurando, a tutte le istituzioni destinatarie, uno stesso importo per alunno.
In allegato il Decreto Interministeriale n. 238 del 8 aprile 2016








