Accesso civico.
L’accesso Civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Autorità ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013 e Delibera ANAC n.430 del 13/04/2016.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al responsabile della trasparenza (Dirigente Scolastico) mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto.
RESPONSABILI E INDIRIZZI
Il responsabile della trasparenza dell’Istituzione Scolastica è: il Dirigente Scolastico
L’indirizzo a cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:
momm10600d@pec.istruzione.it
Il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente Ambito Territoriale di Modena, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO
Per l’esercizio del diritto di accesso civico si può utilizzare il modulo allegato:
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/2003)
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dall’Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
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Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico:
Rossana Poggioli
Il Responsabile del trattamento è il Dsga:
Luigi Velotti
Anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19
- Piano triennale (rev. 6-11-2017)
- all.B Rapporto di autovalutazione (rev. 6-11-2017)
- all.C Progetti 2017/2018 (rev.26-10-2017)
- all.D Curricolo d'Istituto (rev.26-10-2016)
- all. E Piano Scuola Digitale (rev.6-11-2017)
- all. G PAI (rev.6-11-2017)
- Atto di indirizzo del Dirigente scolastico triennio 2015-2018
L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.
In allegato il documento programmatico.
La pubblicazione della carta della qualità dei servizi è prevista dalla delibera CIVIT 105 del 2010.
La Carta dei servizi è un documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a fornire ai propri utenti. In esso sono descritti finalità, modi e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, modalità e tempi di partecipazione.
Informazioni di prossima pubblicazione
Il Regolamento di Istituto è l'insieme delle norme interne dell'intera organizzazione scolastica che si propongono di ottenere il buon funzionamento del servizio. Le varie componenti che operano nella scuola sono vincolate alle disposizioni previste nel Regolamento di Istituto.
Il regolamento degli alunni, redatto in conformità con quanto previsto dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249), definisce le regole di comportamento e le eventuali sanzioni nell’ottica dell’assunzione di impegni e responsabilità da parte del personale scolastico e delle famiglie, mirati alla crescita degli alunni.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge in vigore.
Ultima modifica: Collegio Docenti 16-05-2013
(Dirigente Scolastico Prof. Poggioli Rossana)
Delibera Consiglio di Istituto 30-05-2013
(Presidente Dott. Covili Fabrizio)
ALUNNI
ENTRATA
Gli alunni sono tenuti ad arrivare a scuola in orario al suono delle prima campana e all’arrivo del personale docente.
A cura del personale ausiliario ha luogo un’accoglienza di 5/10 minuti prima del suono della prima campana negli atri della scuola; durante questo periodo gli alunni non possono accedere ai piani o entrare nelle aule.
Al suono della prima campana gli alunni debbono raggiungere le proprie aule dove troveranno i loro insegnanti ad attenderli.
Il suono della seconda campana segnalerà l’effettivo inizio delle lezioni.
In presenza di alunni con bisogni particolari temporanei o permanenti si attiveranno specifiche modalità di assistenza all’entrata, nell’intervallo e all’uscita.
Dopo l’inizio delle lezioni la porta principale deve essere chiusa; nessuna persona estranea può accedere nell’edificio scolastico e nelle aule senza permesso.
Nelle giornate di rientro pomeridiano gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa possono entrare 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
USCITA
Al termine delle lezioni, per garantire la sicurezza degli alunni, il deflusso viene sfalsato in ordine di piano: nel 1° quadrimestre al primo suono di campana escono le classi del primo piano e al secondo suono quelle del secondo piano; nel 2° quadrimestre sarà l’inverso. L’uscita degli alunni dovrà essere ordinata e corretta: avverrà in fila, classe per classe, con l’accompagnamento degli insegnanti dell’ultima ora fino all’uscita dell’edificio scolastico.
CAMBI D’ORA
Gli alunni sono tenuti ad attendere l’arrivo del docente all’interno della propria classe, vigilati dall’insegnante in uscita, o, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
INTERVALLO
L’intervallo avrà luogo dopo la terza ora, nei corridoi dell’edificio e sarà di 15 minuti; per motivi di sicurezza effettueranno la ricreazione in aula il lunedì e il giovedì le classi prime, il martedì e il venerdì le classi seconde e il mercoledì e il sabato le terze. Durante l’intervallo gli alunni non possono entrare nelle aule altrui e devono rimanere nel piano di appartenenza tenendo sempre un comportamento corretto. Al suono della campana tutti gli alunni devono rientrare sollecitamente nelle aule. La vigilanza compete ai docenti della terza ora con la collaborazione del personale ausiliario.
ACCESSO AI SERVIZI
Nessun alunno potrà uscire dall’aula senza il permesso dei docenti. L’uscita dalle aule è consentita ad un alunno per volta. L’accesso ai servizi non dovrà avvenire, di norma, durante la prima ora di lezione né durante l’ora successiva all’intervallo Casi particolari saranno di volta in volta presi in considerazione dal docente presente.
ENTRATE IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE
a) Gli studenti dovranno limitare le entrate e le uscite fuori orario ai soli casi di assoluta necessità. b) L’alunno che entra ad attività iniziate, se non accompagnato, deve presentare giustificazione scritta; in mancanza della giustificazione l’alunno sarà comunque accolto in classe con l’obbligo di presentarla entro due giorni. Se il ritardo non viene giustificato, o si verificano ritardi ripetuti, la segreteria avvertirà la famiglia. c) Qualora difficoltà di trasporto rendessero costantemente necessaria una lieve deroga rispetto all’orario stabilito, i genitori dovranno, all’inizio dell’anno scolastico, presentare motivata richiesta alla Presidenza. La segreteria provvederà a scrivere sul registro di classe i nomi degli alunni che fruiscono dei permessi legati al trasporto scolastico. d) L’uscita anticipata da scuola può avvenire solo se l’alunno è affidato ad un genitore/tutore che abbia compilato l’apposito modulo presso i Collaboratori Scolastici. Sul registro di classe vengono annotate uscite anticipate, ritardi ecc.
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
Gli alunni che rimangono assenti dalle lezioni dovranno presentare la giustificazione (mediante l’apposita sezione del diario scolastico, firmato da un genitore o da chi ne fa le veci) al docente della prima ora di lezione. Qualora ciò non avvenga, verrà accolto in classe con l’obbligo di presentarla il mattino successivo. In tutti i casi di assenza ingiustificata viene avvertita la famiglia, tramite la segreteria. Dopo 5 giorni consecutivi di assenza per malattia (festivi compresi) va presentato anche il certificato medico di riammissione a frequentare le lezioni. Dopo un’assenza superiore a 5 giorni dovuta a cause diverse dalla malattia è richiesta giustificazione motivata della famiglia.
NORME DI COMPORTAMENTO
Gli alunni dovranno presentarsi a scuola forniti di tutto l’occorrente necessario per le lezioni. E’ vietato portare a scuola oggetti estranei all’uso scolastico: il personale docente e non docente è autorizzato a ritirare tale materiale, che verrà depositato in Presidenza e riconsegnato solo ai genitori. Gli alunni sono direttamente responsabili della cura degli oggetti di loro proprietà. Gli ambienti scolastici devono essere mantenuti ordinati e puliti: pareti, arredi e materiali non devono essere danneggiati. Chi contravviene sarà sanzionato anche con eventuale rimborso dei danni arrecati. Nelle ore di Scienze Motorie e Sportive gli allievi attenderanno l’insegnante in classe ed insieme si recheranno in palestra o al campo sportivo. Al termine delle lezioni saranno riaccompagnati dall’insegnante nella propria aula. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni pratiche di Scienze Motorie e Sportive dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore e corredata di certificato medico.
USO DEI TELEFONI CELLULARI
A scuola non è consentito l’uso del telefono cellulare. Gli insegnanti sono tenuti a ritirare gli apparecchi e a depositarli in Presidenza per essere riconsegnati solo ai genitori. Per necessarie e urgenti comunicazioni con la famiglia gli alunni utilizzano il telefono della scuola Non è ugualmente consentito agli studenti utilizzare il cellulare per riprendere foto o realizzare video. L’utilizzo di MMS, registrazioni audio e video, foto digitali all’interno dei locali scolastici richiede infatti il rispetto del codice per la protezione dei dati personali, cioè la preventiva informazione e acquisizione del consenso dell’interessato. L’inosservanza di questi obblighi espone gli studenti e la scuola alle sanzioni previste dalla legge. Gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza ed hanno il dovere di osservare, nei confronti di tutto il personale scolastico e dei loro compagni, lo stesso rispetto che chiedono per se stessi L’utilizzo improprio di videofonini costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare, sanzionabile con la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. Alla scuola è comunque consentita, per scopi didattici e culturali legati a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico, la riproduzione di immagini e registrazioni vocali.
COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
Gli alunni sono tenuti :
a portare a scuola ogni giorno il diario
a far firmare per presa visione tutte le comunicazioni fatte scrivere dalla scuola sui loro diari,
a consegnare ai genitori avvisi loro indirizzati.
I genitori sono invitati a controllare frequentemente il diario scolastico e possono utilizzarlo per comunicare con i docenti.
Il docente detta le comunicazioni, annota sul registro di classe l'avvenuta dettatura e/o consegna di materiale, controlla le firme della P.V. nella prima ora di lezione del giorno successivo, annota i nomi di chi non ha portato la firma.
I docenti possono utilizzare il diario per comunicare con le famiglie.
REGOLE E SANZIONI
Essere puntuale all’inizio delle lezioni
Ogni ritardo dovrà essere giustificato dai tuoi genitori
La scuola dopo tre ritardi ingiustificati informerà la tua famiglia
Frequentare regolarmente
Ogni assenza dovrà essere adeguatamente giustificata (dopo 5 giorni di malattia occorre anche il certificato medico)
Utilizzare correttamente le strutture, gli ambienti, gli arredi e i materiali
I danni arrecati dovranno essere riparati o risarciti prontamente e in modo adeguato
Tener con cura e ordinati gli ambienti di lavoro
Gli insegnanti richiameranno gli alunni responsabili o la classe a risistemare l’aula o i laboratori
Muoversi correttamente negli spazi comuni (senza correre o urlare)
La mancata osservanza comporterà:
1^ un richiamo verbale
2^ l’obbligo di effettuare l’intervallo e il dopo-mensa in uno spazio prestabilito
Portare a scuola i materiali e gli strumenti necessari per seguire le lezioni
La mancata osservanza comporterà:
1^ un richiamo verbale
2^ la segnalazione ai Genitori
3^ la segnalazione al Consiglio di Classe
Evitare l’uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici o di oggetti che possano distrarre, arrecare disturbo allo svolgimento della lezione, violare la privacy di altri
Tali strumenti saranno immediatamente ritirati e saranno riconsegnati solo ai genitori
Tenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutto il personale della scuola e verso i compagni e i coetanei (non usare espressioni offensive o qualsiasi altra forma di sopraffazione o violenza verbale)
Atteggiamenti scorretti saranno sanzionati con:
1^ richiamo privato o in classe
2^ comunicazione alla famiglia
3^ annotazione sul registro di classe
4^ allontanamento temporaneo dalla classe (inserimento in una classe parallela o in biblioteca con l’obbligo di eseguire i compiti assegnati)
5^ sospensione dalle lezioni o da alcune attività scolastiche particolari decisa dal Consiglio di Classe fino ad un massimo di 5 giorni (per fatti molto gravi documentati e reiterati)
Osservare le norme di sicurezza e non provocare situazioni che mettano in pericolo l’incolumità delle persone
I fatti di particolare gravità documentati o reiterati saranno sanzionati con la sospensione dalle lezioni decisa dal Consiglio di Classe fino ad un massimo di 15 giorni (obbligo di frequenza e attività sociali- formative)
Non violare il rispetto e la riservatezza delle persone attraverso foto e video utilizzate scorrettamente
I fatti di particolare gravità documentati o reiterati saranno sanzionati con la sospensione dalle lezioni decisa dal Consiglio di Classe fino ad un massimo di 15 giorni
Non assumere comportamenti di intimidazione fisica verso i compagni, né commettere atti di vandalismo
I fatti gravi e ripetuti saranno puniti con la sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni, adottata dal Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto può disporre l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I comportamenti degli alunni, contrari alle regole esposte e a quelle più generali della convivenza civile, vengono sanzionati tramite provvedimenti in ordine di gravità:
- richiamo;
- nota alla famiglia;
- nota sul registro di classe
(comunicata alla famiglia dal docente che la decide ed al coordinatore);
- esclusione da attività della classe
(uscite didattiche; sospensione con obbligo di frequenza, affidando l’alunno ad altri docenti);
- sospensione del Consiglio di Classe/del Consiglio di Istituto;
- esclusione dallo Scrutinio Finale, non Ammissione all’esame.
Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni sono irrogate previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
Le sanzioni sono sempre motivate e, nei casi di sospensione, il provvedimento viene inserito nel fascicolo personale dello studente.
Il primo giorno di ripresa regolare delle lezioni dopo una sospensione per provvedimento disciplinare l’alunno deve essere accompagnato a scuola, in presidenza, da un genitore.
Per quanto non espresso, si adotta il regolamento dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti come modificato dal D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/statuto3.html
e in particolare all’art. 3 (Patto Educativo di Corresponsabilità).
http://www.smpavullo.gov.it/pof-2013-14/metodologia-e-didattica.html?showall=&start=1
ORGANO DI GARANZIA
ART. 1 - FINALITA’ E COMPITI
1. E’ costituito presso la Scuola Secondaria di primo grado R. Montecuccoli ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l’Organo di Garanzia (O.G.).
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
3. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.
ART. 2 – COMPOSIZIONE
1. L’Organo di Garanzia è composto da:
- Dirigente Scolastico
- un docente designato dal Consiglio d’Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d’Istituto
- due genitori designati dal Consiglio d’Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d’Istituto
2. I componenti dell’ O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio
d’Istituto.
3. La presidenza spetta al Dirigente scolastico.
4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.
5. I genitori componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.
6. Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.
ART. 3 - MODALITA’ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI
1.L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
2.La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3.Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’O.G.
DOCENTI
Gli insegnanti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Ritardi e assenze vanno segnalati tempestivamente alla segreteria docenti insieme alla prevedibile durata.
Durante le lezioni il docente non deve, di norma, assentarsi dalla classe e, comunque, in nessun caso la classe deve essere lasciata senza sorveglianza.
L’insegnante in servizio alla prima ora di lezione annoterà sul registro di classe eventuali ritardi, assenze e giustificazioni presentate o mancanti. Ripetuti ritardi o mancanza di giustificazione scritta devono essere segnalati dal coordinatore all’Assistente Amministrativa preposta, per darne comunicazione alle famiglie.
Durante l’intervallo i docenti in servizio alla terza ora vigileranno gli alunni della loro classe, ma controlleranno anche gli altri nei corridoi e negli spazi comuni.
Gli insegnanti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino all’uscita dell’edificio scolastico. L’uscita dovrà avvenire in modo ordinato e rispettoso, in fila, classe per classe.
I permessi di uscita anticipata degli alunni vanno annotati sul registro e conservati in una busta, unitamente ai documenti riguardanti le assenze.
Qualora gli insegnanti debbano recarsi con le classi nei laboratori, eviteranno che gli spostamenti arrechino disturbo alle lezioni altrui.
I cambi d’ora devono svolgersi nel modo più celere possibile, per evitare che le classi restino scoperte. I collaboratori scolastici provvederanno a prestare assistenza in caso di necessità.
Gli insegnanti preposti all’ assistenza durante la mensa sorveglieranno il proprio gruppo classe, dal termine delle lezioni antimeridiane all’inizio di quelle pomeridiane.
Le sanzioni disciplinari, oltre il richiamo, vanno stabilite all’interno dei consigli di classe all’inizio dell’anno scolastico e rientrano nel “patto educativo” da presentare agli studenti e alle famiglie.
Gli incontri tra docenti e genitori si svolgeranno secondo il calendario e le modalità, fissate anno per anno. In caso di necessità i docenti potranno invitare i genitori per un colloquio, sia individualmente attraverso il diario, che per mezzo di lettera scritta dalla Presidenza.
Il Coordinatore deve sempre essere informato.
Non è consentito l’uso del cellulare durante le lezioni.
A.T.A.
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Cura i rapporti con l'utenza , collabora con i docenti.
E’ tenuto al rispetto dell'orario di servizio.
Presta servizio all’interno dei locali denominati “Segreteria Scolastica”. Non può, pertanto, uscire da detti senza l’autorizzazione del DS o del DSGA o da chi da loro delegato.
COLLABORATORI SCOLASTICI
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate;
provvedono all’apertura dei portoni d’ingresso e sorvegliano gli alunni fino al suono della prima campana;
collaborano nel cambio d’ora dei docenti e nell’intervallo; sorvegliano gli alunni in caso di ritardo o di assenza momentanea dell’insegnante; vigilano sull’ingresso, sull’uscita e negli spostamenti per recarsi ai servizi degli alunni;
possono svolgere funzione di accompagnatore durante le visite d’istruzione;
non si allontano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA;
provvedono alla chiusura dei cancelli;
accompagnano /ritirano dalla classe gli alunni in ritardo o in uscita anticipata;
collaborano nella cura e nell’igiene personale degli alunni disabili.
GENITORI
Diritto di assemblea
I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dalla legge.
Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
Nella Scuola può operare il Comitato Genitori con le modalità previste dalla normativa e dal proprio regolamento.
Il Comitato Genitori si riunisce con autonoma convocazione, in un’aula della Scuola, dopo averne richiesta l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.
Accesso dei genitori nei locali scolastici
Non è consentita la presenza dei genitori nelle aule durante le attività didattiche.
L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente per gravi motivi.
Gli insegnanti si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante le ore di lezione.
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento degli insegnanti o se, da questi convocati. Potranno inoltre accedere agli uffici di segreteria nei giorni e negli orari esposti.
Comunicazioni genitori-scuola
I genitori possono richiedere colloqui con i docenti attraverso il diario dei propri figli.
I genitori possono chiedere di avere un incontro con il Dirigente Scolastico telefonando in segreteria e fissando un appuntamento.
COMUNICAZIONI
Nessun tipo di materiale potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Per le uscite a piedi (biblioteca, teatro, campo sportivo, consultorio, ecc.) sarà richiesta alla famiglia un’unica autorizzazione ad inizio anno scolastico.
Ogni Consiglio di Classe programma all’inizio dell’anno scolastico le visite che intende realizzare per procedere alla loro delibera in sede di Collegio Docenti e Consiglio d’istituto.
Il consiglio di classe terrà in considerazione anche coloro che provengono da famiglie meno abbienti scegliendo mete non troppo onerose o ricercando i mezzi economici che sostengano quelli più in difficoltà.
Per partecipare alle uscite programmate gli alunni dovranno essere in possesso di:
a) autorizzazione scritta firmata dal genitore
b) cartellino di riconoscimento
c) copertura assicurativa
d) pagamento anticipato.
Il rapporto alunni – docenti dovrà garantire la massima sorveglianza, adeguata alla situazione sia come luogo che come durata. Di norma il rapporto è un docente ogni 15 alunni e 1 sostegno ogni 2 disabili. Di volta in volta il DS (o suo referente) valuta la situazione.
La quota annuale massima da richiedere alle famiglie è stabilita dal Consiglio di Istituto.
LABORATORI
Ogni laboratorio ha un proprio responsabile assegnato dal DS all’inizio dell’anno.
Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi.
Ogni laboratorio deve avere al suo interno un proprio regolamento.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
(Legge 626/94 e successive modificazioni)
Tutto il personale scolastico è tenuto a collaborare al rispetto delle norme dei comportamenti per evitare di mettere a repentaglio l’incolumità propria ed altrui.
In particolare non è consentito:
utilizzare l’ascensore della scuola che è riservato a chi ha bisogni particolari;
utilizzare le vie di fuga per entrare ed uscire dall’edificio scolastico e/o sostare nei pianerottoli delle scale antincendio;
disattendere le norme relative all’utilizzo dei laboratori e delle strumentazioni in essi contenuti;
lanciare oggetti dalle finestre;
manomettere i sistemi antincendio (svuotamento di estintori, uso improprio delle manichette ecc.) e i dispositivi di sicurezza;
camminare negli spazi che delimitano, tramite segnalazione sul pavimento, il raggio d’apertura delle porte.
FORMAZIONE CLASSI
CRITERI GENERALI
Fermo restando il rispetto della normativa vigente, la formazione delle classi risponde a tre obiettivi generali:
• formare gruppi equieterogenei;
• favorire l'accoglienza di ciascun alunno;
• favorire lo sviluppo individuale.
Le classi dovranno essere equieterogenee in quanto a numero di alunni, presenza di maschi e femmine, incidenza di alunni con livelli di conoscenza linguistica preA2.
Dovranno essere ripartiti gli studenti provenienti dalle diverse scuole primarie secondo un criterio di non concentrazione.
La scelta dei genitori all'atto dell'iscrizione potrà riguardare il tipo di tempo scuola (Tempo normale e Tempo prolungato) e se sarà attivata la classe a tempo prolungato con adeguato organico docente la scelta rimarrà vincolante per il triennio.
Dovranno essere distribuite le varie problematiche, con particolare considerazione delle difficoltà specifiche di apprendimento.
Saranno favoriti lo sviluppo autonomo di ciascuno, l'accoglienza e l'inserimento, facendo sì che ogni alunno, per quanto possibile, sia inserito con almeno un compagno proveniente dalla stessa classe della scuola primaria; separando alunni in considerazione delle indicazioni degli insegnanti della scuola primaria, suggerendo ai genitori di gemelli, o fratelli frequentanti la stessa classe, una linea orientata alla separazione. Nel caso di alunni con fratelli già frequentanti l'istituto, si prenderà in considerazione l'eventualità di inserirli nella stessa sezione solo se vi siano significative differenze di libri di testo adottati.
La formazione delle classi in ingresso viene effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico e approvata dal Collegio dei Docenti.
Gli alunni che si iscrivono o trasferiscono in corso d'anno vengono assegnati alle classi dal DS, sentiti i docenti referenti per la continuità, i collaboratori, il referente alunni stranieri per il caso di specie.
INSERIMENTO NELLE SEZIONI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI o con DSA segnalati
Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nei classi tenendo presenti i seguenti criteri:
- sentirà il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica;
- inserirà gli alunni disabili e/o con DSA in una classe rispettando le indicazioni del D.M. n. 141/99;
- valuterà anche l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi a favore di quelle in cui è inserito l'alunno diversamente abile e/o con DSA;
- nel caso vi siano più alunni diversamente abili, essi verranno divisi equamente nelle classi.
INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI CON LIVELLI DI CONOSCENZA LINGUISTICA PRE – A2
• 1.1. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Il collegio dei docenti, con le modalità che riterrà più opportune, formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: "la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri". (D.P.R.n. 394 del 31 agosto 1999).
• 1.2. Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nomina dal Dirigente scolastico composta da due docenti, di disciplina diversa, in servizio nell'Istituto.
• 1.3. In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione del consiglio di classe all'iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994)
• 1.4. Il dirigente scolastico procede all'iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso di soggiorno (C.M. n. 5/1994)
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
• 1.1. Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola (art. 5 c. 1 Regolamento sull'autonomia 275/99).
• 1.2. I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
- L'eterogeneità all'interno di ciascuna classe.
- L'omogeneità tra le classi parallele.
- L'equilibrio del numero alunni/alunne.
- La parità di "casi difficili" (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento).
• 1.3. Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:
- sesso;
- eventuali indicazioni del team docente della primaria in particolare per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamento;
• 1.4. Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche:
- I documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell'alunno)
- Le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti di fine anno per la continuità) - Gli elementi raccolti dai colloqui con le docenti della scuola primaria durante appositi incontri.
• 1.5. Si procederà secondo la seguente procedura:
Prima fase
I componenti della Commissione, con la collaborazione di tutti i docenti di classi quinte della scuola primaria, esamineranno di ciascun alunno proveniente dalle classi quinte della scuola primaria:
- il rendimento scolastico, in particolare in italiano, matematica e materie di studio (conoscenze, abilità e competenze già possedute);
- il comportamento sociale in classe con i compagni e con gli insegnanti;
- capacità, stili cognitivi, attenzione ed attitudini evidenziati dall'alunno nel corso della scuola primaria;
- ambiente sociale di provenienza e interessi extrascolastici;
- ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla scuola secondaria di primo grado per una formazione equilibrata delle classi.
Da questa prima analisi la Commissione potrà compilare una tabella riepilogativa.
Seconda fase
La Commissione, sulla base delle informazioni acquisite, suddividerà gli alunni in 5 fasce di livello:
FASCIA E: abilità/competenze da recuperare (Non sufficiente - 4 - )
FASCIA D: abilità/competenze da acquisire (Mediocre - 5 - )
FASCIA C: abilità/competenze da consolidare (Sufficiente / Buono - 6 - 7 - )
FASCIA B: abilità/competenze da potenziare (Distinto - 8 - )
FASCIA A: abilità/competenze eccellenti (Ottimo - 9 – 10 - )
La commissione provvederà alla ripartizione degli alunni delle cinque fasce nei gruppi classe.
La commissione, sulla base delle informazioni acquisite, proporrà al dirigente scolastico i gruppi classe tenendo contemporaneamente presenti i seguenti criteri:
- formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle conoscenze/abilità/competenze conseguite al termine della scuola primaria, anche sulla base dei dati rilevabili dalle informazioni ricevute dai docenti della scuola primaria;
- suddivisione in modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all'interno dello stesso gruppo;
- gli alunni provenienti dallo stesso plesso di scuola primaria avranno di norma almeno un compagno nella classe;
- collocazione dei fratelli/sorelle nella medesima sezione solo se vi siano significative differenze di libri di testo adottati;
- gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe successiva o non licenziati manterranno la stessa sezione dell'anno precedente, a meno che non vi siano gravi e comprovati motivi da consigliarne la frequenza in un corso diverso. Tali motivazioni dovranno essere documentate, espresse dai genitori o dal Consiglio di Classe ed esaminate dalla commissione incaricata;
- l'inserimento degli alunni diversamente abili o con DSA segnalati terrà conto degli alunni problematici già presenti nelle altre classi della stessa sezione. La ripartizione degli alunni diversamente abili sarà equilibrata fra le varie sezioni e l'inserimento degli allievi sarà a discrezione del DS, sentiti i pareri dei genitori e della ASL competente;
- I minori stranieri con livello di autonomia linguistica preA2 soggetti all'obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
È facoltà dei genitori chiedere l'esclusione da un corso in caso di parentela di primo e secondo grado con un docente del corso stesso.
Il collegio dei docenti formula le seguenti proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi:
- l'inserimento degli alunni stranieri, nei limiti del possibile, non dovrà interessare sempre le medesime sezioni e terrà conto di altri alunni problematici già presenti nelle altre classi della stessa sezione;
- la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri (D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999) in tal senso si valuterà la possibilità di suddividere gli alunni in modo equilibrato nei diversi gruppi, fatte salve esigenze specifiche che, in tal caso, saranno valutate da una commissione del collegio dei docenti composta dal dirigente scolastico, dal referente della scuola, dal collaboratore, dai coordinatori di classe direttamente interessati all'assegnazione e dal docente che opera per il maggior numero di ore in tutte le classi interessate.
La Commissione è delegata dal collegio dei docenti a proporre al dirigente scolastico gli inserimenti nelle classi degli alunni trasferiti nel corso dell'anno scolastico.
In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione del consiglio di classe all'iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994)
Terza fase
Il dirigente scolastico formerà le classi sulla base:
- delle proposte della commissione di cui sopra;
- verificata la corretta applicazione dei presenti criteri.
L'abbinamento del gruppo-classe con la sezione avviene per sorteggio. La lettera della sezione sarà sorteggiata dal dirigente scolastico alla presenza del Presidente del Consiglio d'Istituto.
All'assegnazione dei docenti alle classi provvede il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 417/74, tenuto conto del principio della continuità didattica e dei criteri adottati dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto delle proposte formulate in merito dal Collegio dei docenti.
Infine il DS potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate eventuali richieste, motivate e gravi, delle famiglie e/o dei docenti, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati.
Le classi definitive saranno affisse all'Albo dal Dirigente Scolastico di norma, entro luglio, comunque entro la prima decade di settembre, qualora si debbano aspettare conferme relative alla dotazione di organico di fatto dei docenti (classi a Tempo Prolungato).
Le classi rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all'inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei docenti del team. Gli alunni che si iscrivono in corso d'anno vengono inseriti nelle classi ritenute più idonee dai docenti del plesso in accordo con il Dirigente scolastico; verranno inseriti nelle classi meno numerose, rispettando la scelta di tempo scuola, se possibile, tenendo conto dei limiti di capienza dei locali e di eventuali inserimenti precedenti.
LA SICUREZZA NELLA SCUOLA
(A cura del webmaster prof. Massimo Bonetti)
Opuscolo informativo per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado
L’opuscolo è personale e costituisce un documento che soddisfa il debito
d’informazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
L’utente è tenuto a conoscerne i contenuti ed a osservare comportamenti congruenti.
Quando arrivi in istituto:
• non parcheggiare biciclette, motocicli ed altri mezzi fuori dagli spazi consentiti
• se non lo sei, non occupare le aree destinate ai disabili
• non occupare le aree destinate ai mezzi di soccorso
• durante la stagione invernale, fai attenzione alla presenza di ghiaccio nelle zone di passaggio
• attenzione agli scalini e alle variazioni di livello (cortili o marciapiede)
• attenzione a pavimenti, scale e passaggio bagnati, umidi o scivolosi
• attenzione al transito di automezzi, motocicli, biciclette
• la circolazione esterna e interna è regolata dal codice della strada
• rispetta la segnaletica orizzontale e verticale
• i marciapiede sono destinati ai pedoni
Quando esci dall’aula:
• non comportarti in modo pericoloso per te o per gli altri
• fai attenzione all’apertura improvvisa delle porte
• attenzione a porte, serramenti e arredi con spigoli acuminati
• non appoggiarti alle superfici vetrate
• non sederti su davanzali, parapetti, ringhiere
• non percorrere le scale di corsa
• quando ti trovi sulle scale, non saltare gli scalini
• non ingombrare le uscite di emergenza
• non ingombrare i percorsi riservati ai disabili
• non utilizzare i montascale, sono riservati ai disabili
• non entrare nei depositi, negli archivi, nei solai e nei vani tecnici
• non salire sui terrazzi senza autorizzazione
• non imbrattare, coprire, manomettere o rimuovere la segnaletica
• non azionare, asportare o rimuovere i dispositivi antincendio
• non utilizzare gli scarichi dei servizi igienici come cestini
• chiudi sempre i rubinetti dei servizi igienici dopo l’uso
• se noti perdite di acqua, avverti il personale scolastico
• se i componenti degli impianti elettrici sono danneggiati, avverti il personale addetto
• non manomettere i distributori automatici
• utilizza le fotocopiatrici secondo le istruzioni
• in caso di guasto non intervenire, ma avverti il personale scolastico
• non comportarti in modo pericoloso per te o per gli altri
• non effettuare esperimenti di fisica, chimica o elettrici fuori dai laboratori
• in situazioni di emergenza, avverti sempre il personale scolastico
• in caso di incendio e/o di emergenza in genere, se devi abbandonare l’edificio e sei in un’altra aula:
1. segui il tuo collega
2. giunto all’esterno, raggiungi il punto di riunione previsto dal Piano di Emergenza
• in caso di incendio e/o di emergenza in genere, se devi abbandonare l’edificio e sei in un corridoio:
1. individua l’uscita più vicina
2. recati all’esterno
3. raggiungi il punto di riunione previsto dal Piano di Emergenza
• in caso di terremoto:
1. mantieni la calma
2. non correre all’esterno
3. riparati negli angoli o in corrispondenza di pilastri o architravi
4. stai lontano da lampadari, armadi, scaffali e superfici vetrate
5. esci solo quando sono terminate le scosse di assestamento
• se viene impartito l’ordine di abbandono edificio:
1. segui le istruzioni ricevute durante le prove di evacuazione
• in situazioni di emergenza, se ti trovi ai piani rialzati, non utilizzare gli ascensori
Quando ti trovi in aula:
• non comportarti in modo pericoloso per te o per gli altri
• non introdurre in aula sostanze infiammabili
• non fumare
• non manomettere impianti, arredi o attrezzature
• non sederti sulla sedia in equilibrio precario
• non sederti sui davanzali
• non imbrattare muri, vetri e porte
• non ingombrare le porte
• non imbrattare, coprire, manomettere o rimuovere la segnaletica
• non azionare, asportare o rimuovere i dispositivi antincendio
• non manomettere interruttori, lampade e apparecchiature
• se sei l’ultimo ad uscire e la luce è accesa, spegnila
• se noti un principio di incendio, avverti l’insegnante:
1. mantieni la calma
2. non assumere iniziative
3. segui le istruzioni
• se senti odore di gas, avverti l’insegnante:
1. mantieni la calma
2. non assumere iniziative
3. segui le istruzioni
• se avviene un guasto di natura elettrica, avverti l’insegnante:
1. non assumere iniziative
2. segui le istruzioni
• se ti infortuni, avverti l’insegnante:
1. mantieni la calma
2. aspetta i soccorsi
• se l’infortunio interessa i compagni avverti l’insegnante:
1. mantieni la calma
2. non fare capannello intorno all’infortunato
• se sei stato testimone dell’infortunio, descrivi l’accaduto ai soccorritori
• se sai dove sono i documenti dell’infortunato, informa i soccorritori
• non telefonare ai familiari, è compito del personale scolastico
• in caso di terremoto:
1. mantieni la calma
2. non correre all’esterno
3. riparati sotto i banchi o in corrispondenza di pilastri o architravi
4. stai lontano da lampadari, armadi, scaffali e superfici vetrate
5. esci solo quando sono terminate le scosse di assestamento
• se viene impartito l’ordine di evacuazione:
1. mantieni la calma
2. comportati secondo quanto appreso durante le esercitazioni antincendio
• se sei un aprifila o serrafila
1. esegui le procedure previste dal Piano di Emergenza
• in situazioni di emergenza, se ti trovi ai piani rialzati, non utilizzare gli ascensori
Quando ti trovi nei laboratori:
• non comportarti in modo pericoloso per te o per gli altri
• segui le istruzioni dell’assistente tecnico o dell’insegnante
• accertati di avere capito bene le istruzioni e le procedure
• se non hai capito istruzioni e procedure, chiedi ulteriori spiegazioni
• rispetta le procedure verbali o scritte
• usa i dispositivi di protezione individuale prescritti
• effettua solo le esercitazioni autorizzate
• utilizza solo i materiali messi a disposizione
• non introdurre in laboratorio materiali non autorizzati
• individua e memorizza il luogo ove sono custodite le schede di sicurezza
• non introdurre in laboratorio attrezzi o apparecchiature personali
• non fumare
• rispetta le procedure verbali o scritte
• manipola con cautela la vetreria
• manipola con cautela gli oggetti pesanti
• manipola con cautela attrezzature e oggetti taglienti
• fai attenzione alle parti di macchina in movimento
• fai attenzione alle proiezione di schegge e materiali
• fai attenzione alle parti di macchina ad elevata temperatura
• non manomettere macchine, attrezzature e impianti
• al termine dell’esercitazione, riponi nei luoghi previsti:
1. gli strumenti
2. le attrezzature
3. i dispositivi di protezione individuale
• al termine dell’esercitazione, chiudi i rubinetti del gas e dell’acqua
• al termine dell’esercitazione, spegni le macchine agendo sull’interruttore
• al termine dell’esercitazione, avverti l’assistente tecnico o l’insegnante
• non sederti sui banchi
• non sederti sulle sedie o sugli sgabelli in equilibrio precario
• non sederti sui davanzali
• non appoggiarti alle superfici vetrate
• non appoggiarti alle macchine fisse o mobili
• non imbrattare muri, vetri e porte
• non ingombrare le porte
• non imbrattare, coprire, manomettere o rimuovere la segnaletica
• non azionare, asportare o rimuovere i dispositivi antincendio
• se sei l’ultimo ad uscire e la luce è accesa, spegnila
• se noti un principio di incendio, avverti l’assistente tecnico o l’insegnante:
1. non assumere iniziative
2. segui le istruzioni
• se avviene una fuga di gas, avverti l’assistente tecnico o l’insegnante:
1. mantieni la calma
2. non assumere iniziative
3. segui le istruzioni
• se avviene un guasto elettrico, avverti l’assistente tecnico o l’insegnante:
1. non assumere iniziative
2. segui le istruzioni
• in caso di sversamento o rilascio di sostanze chimiche:
1. avverti l’assistente tecnico o l’insegnante
2. mantieni la calma
3. non assumere iniziative
4. segui le istruzioni
• in caso di contatto, inalazione, ingestione di sostanze chimiche:
1. avverti l’assistente tecnico o l’insegnante
2. mantieni la calma
3. non assumere iniziative
4. segui le istruzioni
• in caso di fuoriuscita di liquidi o gas in pressione:
1. avverti l’assistente tecnico o l’insegnante
2. mantieni la calma
3. non assumere iniziative
4. segui le istruzioni
• se ti infortuni:
1. avverti l’assistente tecnico o l’insegnante
2. mantieni la calma
3. aspetta i soccorsi
• se l’infortunio interessa i tuoi compagni:
1. avverti l’assistente tecnico o l’insegnante
2. mantieni la calma
3. non fare capannello intorno all’infortunato
• se sei stato testimone dell’infortunio, descrivi l’accaduto ai soccorritori
• se sai dove sono i documenti dell’infortunato, indicalo ai soccorritori
• non telefonare ai familiari, è compito del personale scolastico
• in caso di terremoto:
1. mantieni la calma
2. non correre all’esterno
3. riparati sotto i banchi o in corrispondenza di pilastri o architravi
4. stai lontano da lampadari, armadi, scaffali e superfici vetrate
5. esci solo quando sono terminate le scosse di assestamento
• se viene impartito l’ordine di evacuazione:
1. mantieni la calma
2. comportati secondo quanto appreso durante le esercitazioni antincendio
• se sei un aprifila o serrafila:
1. esegui le procedure previste dal Piano di Emergenza
• in situazioni di emergenza, se ti trovi ai piani rialzati, non utilizzare gli ascensori
Quando ti trovi in palestra o all’esterno, e svolgi attività ginnica:
• se non ti senti “in forma”, avverti prima l’assistente tecnico o l’insegnante
• se in precedenza hai già avuto shock anafilattici, avverti il personale
• non comportarti in modo pericoloso per te o per gli altri
• segui le istruzioni dell’insegnante
• effettua solo gli esercizi autorizzati
• non introdurre in palestra prodotti infiammabili
• non fumare
• non assumere cibi o bevande
• rispetta le procedure verbali o scritte
• non manomettere gli attrezzi ginnici
• non manomettere gli impianti e le attrezzature
• al termine dell’attività, riponi le attrezzature nei luoghi previsti
• negli spogliatoi e all’esterno, attenzione alle superfici bagnate
• negli spogliatoi, non utilizzare apparecchi elettrici:
• a piedi nudi
• con le mani o altre parti del corpo bagnati
• nei luoghi ove c’è ristagno di acqua
• chiudi i rubinetti dopo l’uso
• se noti perdite di acqua, avverti il personale scolastico
• non utilizzare gli scarichi dei servizi igienici come cestini o posacenere
• se sei l’ultimo ad uscire e la luce è accesa, spegnila
• all’esterno, nei campi sportivi non arrampicarti:
1. sui tralicci di sostegno di canestri e reti
2. su pali e traverse delle porte dei campi di calcio
3. sulle reti di recinzione
• in palestra o all’esterno, non sederti su ringhiere e parapetti
• non allontanarti dal luogo dell’attività esterna senza autorizzazione
• in palestra:
1. non imbrattare, coprire, manomettere o rimuovere la segnaletica
2. non azionare, asportare o rimuovere i dispositivi antincendio
3. all’esterno, non azionare, asportare o rimuovere gli idranti
• se noti un principio di incendio in palestra:
1. avverti l’insegnante
2. mantieni la calma
3. non assumere iniziative
4. segui le istruzioni
• se senti odore di gas in palestra:
1. avverti l’insegnante
2. mantieni la calma
3. non assumere iniziative
4. segui le istruzioni
• se accade un guasto elettrico in palestra:
1. avverti l’insegnante
2. non assumere iniziative
3. segui le istruzioni
• se all’esterno, sul terreno o ad altezza d’uomo, ci sono cavi elettrici:
1. non avvicinarti
2. avverti i compagni
3. avverti l’assistente tecnico o l’insegnante
• se ti infortuni:
1. avverti l’insegnante
2. mantieni la calma
3. aspetta i soccorsi
• se l’infortunio interessa i compagni:
1. avverti l’insegnante
2. mantieni la calma
3. non fare capannello intorno all’infortunato
• se sei stato testimone dell’infortunio, descrivi l’accaduto ai soccorritori
• se sai dove sono i documenti dell’infortunato, indicalo ai soccorritori
1. non telefonare ai familiari, è compito del personale scolastico
• se sei in palestra, in caso di terremoto:
1. rimani dove sei
2. riparati negli angoli, in corrispondenza di pilastri o architravi
3. stai lontano da lampadari, armadi, scaffali e superfici vetrate
• se sei in palestra, esci quando sono terminate le scosse di assestamento
• se sei in palestra e viene impartito l’ordine di evacuazione:
1. mantieni la calma
2. comportati secondo quanto appreso durante le esercitazioni antincendio
• se sei un aprifila o serrafila:
1. esegui le procedure previste dal Piano di Emergenza
• in caso di terremoto, se sei all’esterno, dopo le scosse di assestamento:
1. recati al luogo sicuro (punto di ritrovo) previsto dal Piano di Emergenza
REGOLAMENTO ALBO PRETORIO
Delibera di approvazione Consiglio di Istituto seduta del 30 maggio 2013
Link regolamento Albo Pretorio
TUTELA DELLA SALUTE A SCUOLA
Consiglio dei Ministri 09-09-2013
REGOLAMENTO SITO
(A cura del webmaster DSGA Luigi Velotti)
Letto e approvato nel Collegio docenti del 25-10-2013
REGOLAMENTO SITO WEB DELL'ISTITUTO
1) La scuola sec. I grado "R. Montecuccoli" di Pavullo nel Frignano (MO) usufruisce di uno spazio web sul quale è ospitato il sito dell'Istituto stesso, raggiungibile all'indirizzo: http://www.smpavullo.gov.it
2) Il servizio di hosting a pagamento è fornito attualmente da Joomlahost, e comprende l'insieme dei servizi e strumenti che consentono l'accesso, la gestione e l'aggiornamento del sito e dei suoi contenuti.
3) La gestione del sito è curata da un gruppo operativo individuato dal Collegio docenti per la componente docenti e proposto dal direttore s.g.a. per quanto riguarda la componente ATA.
4) La finalità principale del sito della scuola è la comunicazione, rivolta a utenti, personale, studenti, famiglie, di informazioni relative alla scuola "R. Montecuccoli", al mondo della scuola e alla formazione in generale. Nello specifico, gli obiettivi del sito possono riassumersi nei seguenti punti:
- presentare e raccontare la scuola e la sua identità;
- promuovere l'offerta formativa dell'Istituto;
- rendere pubblica e trasparente l'attività dell'Istituto;
- facilitare e semplificare la comunicazione interna ed esterna;
- offrire servizi e strumenti didattici agli studenti;
- offrire servizi e informazioni alle famiglie;
- favorire lo scambio di esperienze tra scuole;
- promuovere una cultura collaborativa, organizzativa e partecipativa;
- promuovere, in particolare negli alunni, la conoscenza e l'apprendimento dei linguaggi di base dell'informatica.
5) Il gruppo di lavoro incaricato di gestire il sito ha il compito di:
- garantire l'aggiornamento del sito e controllarne costantemente la fruibilità e la qualità in coerenza con l'offerta formativa dell'Istituto;
- risolvere problemi tecnici;
- ricevere, controllare e pubblicare il materiale proposto dagli uffici amministrativi, docenti, alunni e comitato genitori;
- garantire la qualità e la legittimità dei contenuti pubblicati per quanto riguarda la coerenza con l'offerta formativa dell'Istituto, il rispetto della normativa vigente sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e, nei limiti delle informazioni in suo possesso, il rispetto dei diritti d'autore;
- indicare le eventuali modalità di elaborazione dei materiali forniti per la pubblicazione;
- promuovere la visibilità del sito e la collaborazione tra i docenti, gli alunni e il personale scolastico finalizzata a migliorare il sito stesso in termini di accessibilità, fruibilità e completezza;
- informare e aggiornare tempestivamente il DS sulle eventuali rilevanze e criticità che possono presentarsi.
6) La Funzione strumentale per l'informatica ha il compito di:
- Proporre i nominativi del gruppo di lavoro di gestione del sito al Collegio docenti individuati in base a specifiche competenze e attribuendoli a singole aree:
ad esempio:
- Area tecnica: gestione tecnica del sito, grafica e organizzazione menu (webmaster);
- Area POF: aggiornamento annuale Piano Offerta formativa;
- etc.
- Raccogliere le proposte delle figure strumentali della scuola;
- Raccogliere le proposte dei docenti in ordine a specifiche esigenze di utilizzo del sito web in relazione a progetti, attività didattiche in genere;
- Proporre un piano di lavoro annuale in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa analizzando la rispondenza dei contenuti di ogni area ed analizzando la ricaduta organizzativa del loro inserimento/mantenimento sul sito web (cioè cosa implica a livello organizzativo), prendendo in considerazione le aree di criticità che andranno gestite, in termini di rapporti interni, circolazione delle comunicazioni, interrelazione tra soggetti, individuazione di responsabili e referenti.
- Convocare il gruppo di lavoro del sito web non meno di una volta al mese da settembre a giugno;
- Proporre corsi di formazione informatica;
7) Il personale amministrativo concorre alla gestione del sito della scuola con la pubblicazione delle circolari e comunicazioni al personale ed ai genitori oltre che la pubblicazione degli atti amministrativi dell'Istituto nell'Albo pretorio on line come da normativa vigente (DL 225/2010). La segreteria avrà inoltre il compito di aggiornare e arricchire costantemente i moduli on line a disposizione delle famiglie e del personale.
8) All'impegno profuso dal gruppo di lavoro, relativo sia al lavoro di aggiornamento del sito web sia alle ore di impegno relative agli incontri di coordinamento, vengono riconosciute specifiche risorse nell'ambito della Contrattazione integrativa di Istituto.
9) I docenti possono concorrere alla gestione del sito con l'elaborazione e la predisposizione dei materiali da pubblicare, che verranno tempestivamente forniti nelle forme e nei modi appropriati alla Funzione strumentale per l'informatica. I docenti hanno altresì facoltà di collaborare per raggiungere gli obiettivi propri del sito.
10) I materiali che vengono pubblicati nel sito rappresentano l'Istituzione scolastica e concorrono a determinarne l'immagine all'interno ed all'esterno della scuola stessa; è pertanto necessario un controllo costante della loro legittimità nonché del loro valore comunicativo, formativo e culturale. Tale attività di controllo viene effettuata dalla Funzione strumentale responsabile del sito in accordo con il DS, con la collaborazione del gruppo di lavoro e di tutto il personale.
11) La pubblicazione sul sito di immagini e/o filmati o lavori (elaborati e/o produzioni) di alunni avviene solo previa autorizzazione fornita dei genitori attraverso il modulo di dichiarazione sottoscritto da entrambi.
12) I materiali didattici prodotti da docenti, sia in forma individuale che collettiva, i materiali quali modulistica di vario genere e modelli di documenti, e in ogni caso tutti i materiali scaricabili pubblicati sul sito costituiscono (fatto salvo laddove esplicitamente indicato) opere distribuite con licenza Creative Commons 3.0 Italia.
13) La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale e parziale, del restante materiale contenuto all'interno del sito sono espressamente vietati in assenza di una autorizzazione scritta da parte del DS.
14) Chiunque riscontri, tra i contenuti del sito, elementi che costituiscono inequivocabilmente infrazione al diritto d'autore, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al seguente indirizzo:
momm10600d@pec.istruzione.it .
Come previsto dall’articolo 55, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’articolo 68, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblichiamo qui le informazioni relative al Codice disciplinare.
Riferimenti normativi vari
- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – 28 novembre 2008
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994 – Sezione Sanzioni disciplinari
- Estratto del codice disciplinare del personale amministrativo del MIUR
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici – Capo V del D. Lgs. 150/09
Art. 67. Oggetto e finalità
1. In attuazione dell’articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
1. L’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
Art. 55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3.
Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare
1. Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
Art. 55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E’ esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o l’ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e’ soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e’ riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e’ stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
- falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
- ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
- condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.
Art. 55-quinquies. False attestazioni o certificazioni
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e’ limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies. Controlli sulle assenze
1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.
3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies. Permanente inidoneità psicofisica
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: la procedura da adottare per la verifica dell’idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione; la possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo; gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in seguito all’effettuazione della visita di idoneità; la possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies. Identificazione del personale a contatto con il pubblico
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall’obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Art. 70. Comunicazione della sentenza
1. Dopo l’articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente.
Art. 154-ter. Comunicazione della sentenza
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.
Art. 71. Ampliamento dei poteri ispettivi
1. All’articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l’Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l’esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53. L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
Art. 72. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- l’articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2.
All’articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.
Art. 73. Norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l’impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.
2. L’obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall’articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.
In allegato il documento programmatico.
In data 8 marzo 2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 72 lo Schema di DPR recante il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Il codice, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.
Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è entrato in vigore il 19 giugno 2013.
Tra le disposizioni del codice ci sono:
- il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) – anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;
- la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;
- la comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
- l’obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall’assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale).
- il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell’ufficio;
- gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa;
- per i dirigenti, l’obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d’interesse con le funzioni che svolgono; l’obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri dipendenti;
è infine assicurato il meccanismo sanzionatorio per la violazione dei doveri di comportamento.
(cit. da Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri)
- Contratti collettivi nazionali di lavoro
- D.Lgs 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- L. 221/2012: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 179/2012 (Sviluppo bis – Crescita 2.0), recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
- L. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- L. 134/2012: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 83/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese” (articolo 18).
- D.L. 95/2012: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)” – Spending review.
- “Accordo provinciale di programma per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (File.zip in allegato) ex L.104/1992, stipulato nel 2012 tra la Provincia di Modena, l’Ufficio scolastico regionale, l’Ufficio scolastico provinciale di Modena, l’Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni della provincia di Modena con l’adesione delle forme di rappresentanza delle associazioni delle famiglie e dei diversamente abili.
- L. 183/2011: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012″ (Semplificazione).
- D.Lgs. 235/2010: “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 82/2005, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della L. 69/2009” – Nuovo CAD (file .pdf - 352 kb)
- D.Lgs. 150/2009: “Attuazione della L. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” – Riforma Brunetta (File .pdf”>df - 2,2 Mb)
- D.Lgs. 106/2009: “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- L. 169/2008: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 137/2008 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” (Riforma Gelmini).
- L. 133/2008: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 112/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
- D.Lgs. 81/2008: “Attuazione dell’articolo 1 della L. 23/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- D.Lgs. 82/2005: “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD).
- D.Lgs. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Legge sulla Privacy)
- L. 53/2003: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” (Riforma Moratti) e decreti applicativi.
- D.M. 44/2001: regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
- D.P.R. 275/1999: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”.
- L. 59/1997: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (art. 21, relativo all’autonomia scolastica).
- D.Lgs. 297/1994: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.
- L.104/1992: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili”.
- L. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa pagina accoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.