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TUTELA DELLA SALUTE A SCUOLA
Divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche.
A seguito di quanto disposto dalla “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “ nella seduta del 16 marzo 2006, in cui vengono individuate le attività lavorative per le quali vige il divieto di somministrazione e di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche disposto dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125, il Dirigente scolastico dispone il divieto di somministrazione e di assunzione di bevande alcoliche nei locali della nostra scuola.
Le attività di insegnamento sono inserite nell’elenco delle attività lavorative soggette a tale divieto, in quanto comportano un elevato rischio di infortuni e l’incolumità o la salute dei terzi.
A scanso di equivoci, si segnala che la citata Legge n°125/2001, all’art.1, comma 2, intende per bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
Le attività di insegnamento sono inserite nell’elenco delle attività lavorative soggette a tale divieto, in quanto comportano un elevato rischio di infortuni e l’incolumità o la salute dei terzi.
A scanso di equivoci, si segnala che la citata Legge n°125/2001, all’art.1, comma 2, intende per bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
Divieto di fumo
Sono state approvate nel decreto legge le disposizioni contenute nel disegno di legge Lorenzin in materia di divieti di fumo negli ambienti chiusi e aperti, di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare sarà vietato fumare anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza delle scuole. Sarà altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle istituzioni scolastiche. Le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni finanzieranno interventi del Ministero della Salute finalizzati alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.